Il Decreto “Lorenzin”, in realtà Decreto Legge 73/2017, convertito con legge 119/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, reperibile nella Gazzetta Ufficiale (come quella dello sport ma è dove vengono pubblicate le leggi) del 05/08/2017 serie generale n. 182, sancisce l’obbligatorietà della vaccinazione a livello nazionale.

Come già discusso nella sezione sulla Convenzione di Oviedo del sito, tale obbligo non può effettivamente esistere, fondamentalmente è un tentativo di rendere “fortemente penalizzante” per i genitori non vaccinare i propri figli sia sul piano educativo (esclusione da nidi e materne) che sul piano economico (multa).

Vediamo nei dettagli cosa comporta questa legge ai “disobbedienti”, ci tengo a ripeterlo qui perché l’altro giorno la maestra di mio figlio, ad ormai un anno dall’uscita del decreto, pensava che la sanzione pecuniaria non fosse prevista per la fascia 0-6. Qui sotto le parole del testo di legge riportate esattamente come per comma 4 primo periodo e art. 3-bis comma 5:

  • “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento”;
  • “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”.

Ecco dunque le penalità in cui si può incorrere, sanzione amministrativa da €100,00 ad €500,00 e decadenza dell’iscrizione.

Ora, vediamo in dettaglio altri punti del decreto che possono essere sfruttati a nostro vantaggio:

Art. 1 comma 4:

«In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.»

Come si può notare da questo punto della legge, l’ASL è tenuta a fornire un colloquio informativo, ed in base alla Convenzione di Oviedo, bisogna essere opportunamente informati di tutte le possibili complicazioni, effetti avversi, rischi e benefici dell’intervento vaccinale.

Nell’articolo seguente, vedremo appunto come sfruttare questo a nostro vantaggio e come comportarci esattamente prima, durante e dopo il colloquio per garantire, ad assoluta norma di legge, una serena continuazione del percorso educativo di nostro figlio, anche se decidessimo di non vaccinarlo.

Ma prima, vediamo anche esattamente quando viene comminata la sanzione peggiore, l’esclusione scolastica e la decadenza dell’iscrizione.

Come espresso in precedenza, questa sanzione viene applicata in caso di “mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3″, ma cosa richiede esattamente il comma 3?

  • “3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.”

Quindi, come previsto, una “[…] presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente […]” , opportunamente notificata (formale), è SUFFICIENTE ad evitare l’irrogazione (un parolone che vuol dire punire come specificato da una norma) delle sanzioni, sia pecuniaria che discriminatoria.

Ma vi chiederete, se mando formale richiesta di vaccinazione, poi sono tenuto a farla. Sì, è corretto, si è tenuti a farla, ovviamente dopo essere stati OPPORTUNAMENTE informati di qualsiasi rischio connesso all’intervento ecc…, ma comunque si può sempre ritirare il consenso, in base alla Convenzione di Oviedo.

Come fare a non completare questo iter restando in sospeso, “in mezzo”, tra vaccinazione e non vaccinazione, come trattato nel post sulla Convenzione di Oviedo ed evitando così le sanzioni? Lo scopriamo nei prossimi post!

SOMMARIO

Il Decreto Lorenzin introduce sì la vaccinazione obbligatoria, ma impone anche alle ASL di dare opportune informazioni sulla natura e sui rischi dell’intervento alle famiglie, sapendone i punti salienti, la difesa sarà molto più facile.

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