Nella gerarchia degli organi giuridici, ve ne è uno che ne fa da padrone indiscusso. Parliamo in questo caso della Corte Costituzionale, ente cui è affidata la responsabilità di vigilare sulla conformità di tutti gli atti e le leggi dello Stato alla Costituzione redatta dai Padri Fondatori della Repubblica Italiana. Il corpo di magistrati che ne prende parte è nominato in parte dal Presidente della Repubblica, in parte dal Parlamento ed in parte da un altro importante organo giuridico ed ingloba il “top” dei giudici in Italia.
È questo il massimo della carriera a cui potrebbe in effetti agognare un magistrato.
Perché questa premessa? Per spiegare che i precedenti legali stabiliti da questa Corte hanno pieno potere nell’interpretazione di leggi e norme e deve essere assolutamente preso in considerazione da tutti gli organi giuridici ed amministrativi, quasi fosse una legge di per sé!
Oggi andiamo a vedere una sentenza di particolare interesse per noi nell’ambito del diritto e della vaccinazione, si tratta della sentenza n. 298 dell’anno 2012. Giudicando infatti sul bilancio dello stato sulla base di un ricorso, nella seconda pagina, secondo paragrafo, viene spiegato un concetto importantissimo:
“Le scuole paritarie, private e degli enti locali, costituiscono infatti, unitamente alle scuole statali, il servizio nazionale di istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico (art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»). Anche con riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi sarebbe più alcun dubbio in ordine alla sua natura propriamente «scolastica», e non già assistenziale, essendo da tempo normativamente sancito che essa costituisce la prima articolazione del sistema educativo.”
In parole povere cosa significa quanto appena espresso? Una cosa molto importante per noi, ovvero che la scuola dell’infanzia non è solamente un servizio di “assistenza” (come potrebbe benissimo essere un servizio di baby-sitting o baby-parking), ma si tratta a tutti gli effetti di scuola e fa parte a tutti gli effetti del sistema educativo nazionale.
Tornando al nostro diritto internazionale, ricordate cosa sanciva l’Art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, recepita all’interno del diritto nazionale italiano? Giusto per citare la prima frase:
“1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione.”
Ecco dunque facilmente spiegato come un eventuale allontanamento di proprio figlio dai servizi educativi dell’infanzia è illegittimo, anche in caso di mancata vaccinazione. Potete sempre farlo tenere ben presente ai dirigenti scolastici o agli uffici comunali che vi minacciano di un’azione del genere.
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SOMMARIO
TU E TUO FIGLIO O FIGLIA AVETE DEI DIRITTI, SONO VOSTRI. SONO DIFESI DALLA LEGGE. FALLI RISPETTARE PER IL BENE TUO, DI TUO FIGLIO O FIGLIA E DI TUTTI QUELLI CHE TI SEGUIRANNO.
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