Come combattere la discriminazione tramite semplici azioni legali

Categoria: Leggi Nazionali

L’Articolo 3-Bis

In questo articolo desidero chiarire a fondo l’Art. 3-bis della 119 (Decreto “Lorenzin”) vista la sua importanza per quanto riguarda l’iscrizione a scuola e per la successiva serena continuazione del percorso di istruzione di tuo figlio o figlia.

Se vi chiedete il motivo della scelta di questa immagine, è semplicemente in quanto si applica da quest’anno la procedura semplificata, possibile grazie all’istituzione dell'”anagrafe vaccinale” informatizzata, disposta dal Decreto stesso.

L’articolo si applica a partire da quest’anno (anno scolastico 2019/2020) e sarà quello finale a cui ci si riferirà fino a quando la legge non verrà modificata o abrogata.

Ecco il testo di legge:

1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonche’ dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di eta’ compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’ attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’ impedisce la partecipazione agli esami. )).

Il mio consiglio è di mandare la richiesta formale di vaccinazione all’ASL competente entro il 10 luglio, A PRESCINDERE CHE LA SCUOLA INOLTRI LA RICHIESTA A NOI GENITORI O MENO.

Infatti, è compito nostro conoscere la legge, la quale non ammette ignoranza, non possiamo semplicemente non fare niente sperando che l’ASL ci dichiari “in regola”.

QUALSIASI altra azione da parte della segreteria, dirigente scolastico, maestre ecc. al di fuori della richiesta notificata formalmente della documentazione prevista da questo articolo di legge nei tempi previsti, È UN ABUSO ILLEGALE, ed in quanto tale va immediatamente affrontato con un colloquio e, in caso di persistenza, diffidato e, qualora si riscontrasse un’ulteriore presenza dell’atteggiamento vessatorio, riportato alle autorità. Tutto il resto della procedura, richiesta di informazioni, appuntamento all’ASL, esposto ecc. rimane completamente valida!

Spero che questo possa chiarire! Buona fortuna e, come sempre, sono a disposizione per qualsiasi domanda, che potete lasciare anche nei commenti.

Decreto “Lorenzin”

Il Decreto “Lorenzin”, in realtà Decreto Legge 73/2017, convertito con legge 119/2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, reperibile nella Gazzetta Ufficiale (come quella dello sport ma è dove vengono pubblicate le leggi) del 05/08/2017 serie generale n. 182, sancisce l’obbligatorietà della vaccinazione a livello nazionale.

Come già discusso nella sezione sulla Convenzione di Oviedo del sito, tale obbligo non può effettivamente esistere, fondamentalmente è un tentativo di rendere “fortemente penalizzante” per i genitori non vaccinare i propri figli sia sul piano educativo (esclusione da nidi e materne) che sul piano economico (multa).

Vediamo nei dettagli cosa comporta questa legge ai “disobbedienti”, ci tengo a ripeterlo qui perché l’altro giorno la maestra di mio figlio, ad ormai un anno dall’uscita del decreto, pensava che la sanzione pecuniaria non fosse prevista per la fascia 0-6. Qui sotto le parole del testo di legge riportate esattamente come per comma 4 primo periodo e art. 3-bis comma 5:

  • “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento”;
  • “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami”.

Ecco dunque le penalità in cui si può incorrere, sanzione amministrativa da €100,00 ad €500,00 e decadenza dell’iscrizione.

Ora, vediamo in dettaglio altri punti del decreto che possono essere sfruttati a nostro vantaggio:

Art. 1 comma 4:

«In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.»

Come si può notare da questo punto della legge, l’ASL è tenuta a fornire un colloquio informativo, ed in base alla Convenzione di Oviedo, bisogna essere opportunamente informati di tutte le possibili complicazioni, effetti avversi, rischi e benefici dell’intervento vaccinale.

Nell’articolo seguente, vedremo appunto come sfruttare questo a nostro vantaggio e come comportarci esattamente prima, durante e dopo il colloquio per garantire, ad assoluta norma di legge, una serena continuazione del percorso educativo di nostro figlio, anche se decidessimo di non vaccinarlo.

Ma prima, vediamo anche esattamente quando viene comminata la sanzione peggiore, l’esclusione scolastica e la decadenza dell’iscrizione.

Come espresso in precedenza, questa sanzione viene applicata in caso di “mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3″, ma cosa richiede esattamente il comma 3?

  • “3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.”

Quindi, come previsto, una “[…] presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente […]” , opportunamente notificata (formale), è SUFFICIENTE ad evitare l’irrogazione (un parolone che vuol dire punire come specificato da una norma) delle sanzioni, sia pecuniaria che discriminatoria.

Ma vi chiederete, se mando formale richiesta di vaccinazione, poi sono tenuto a farla. Sì, è corretto, si è tenuti a farla, ovviamente dopo essere stati OPPORTUNAMENTE informati di qualsiasi rischio connesso all’intervento ecc…, ma comunque si può sempre ritirare il consenso, in base alla Convenzione di Oviedo.

Come fare a non completare questo iter restando in sospeso, “in mezzo”, tra vaccinazione e non vaccinazione, come trattato nel post sulla Convenzione di Oviedo ed evitando così le sanzioni? Lo scopriamo nei prossimi post!

SOMMARIO

Il Decreto Lorenzin introduce sì la vaccinazione obbligatoria, ma impone anche alle ASL di dare opportune informazioni sulla natura e sui rischi dell’intervento alle famiglie, sapendone i punti salienti, la difesa sarà molto più facile.

Se hai qualsiasi domanda o commento, non esitare ad inserirla tra i commenti qui sotto!