In questo articolo desidero chiarire a fondo l’Art. 3-bis della 119 (Decreto “Lorenzin”) vista la sua importanza per quanto riguarda l’iscrizione a scuola e per la successiva serena continuazione del percorso di istruzione di tuo figlio o figlia.
Se vi chiedete il motivo della scelta di questa immagine, è semplicemente in quanto si applica da quest’anno la procedura semplificata, possibile grazie all’istituzione dell'”anagrafe vaccinale” informatizzata, disposta dal Decreto stesso.
L’articolo si applica a partire da quest’anno (anno scolastico 2019/2020) e sarà quello finale a cui ci si riferirà fino a quando la legge non verrà modificata o abrogata.
Ecco il testo di legge:
1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonche’ dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di eta’ compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia’ attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’ impedisce la partecipazione agli esami. )).
Il mio consiglio è di mandare la richiesta formale di vaccinazione all’ASL competente entro il 10 luglio, A PRESCINDERE CHE LA SCUOLA INOLTRI LA RICHIESTA A NOI GENITORI O MENO.
Infatti, è compito nostro conoscere la legge, la quale non ammette ignoranza, non possiamo semplicemente non fare niente sperando che l’ASL ci dichiari “in regola”.
QUALSIASI altra azione da parte della segreteria, dirigente scolastico, maestre ecc. al di fuori della richiesta notificata formalmente della documentazione prevista da questo articolo di legge nei tempi previsti, È UN ABUSO ILLEGALE, ed in quanto tale va immediatamente affrontato con un colloquio e, in caso di persistenza, diffidato e, qualora si riscontrasse un’ulteriore presenza dell’atteggiamento vessatorio, riportato alle autorità. Tutto il resto della procedura, richiesta di informazioni, appuntamento all’ASL, esposto ecc. rimane completamente valida!
Spero che questo possa chiarire! Buona fortuna e, come sempre, sono a disposizione per qualsiasi domanda, che potete lasciare anche nei commenti.